Precisazione Cumulabilità Credito Formazione 4.0
Il Credito d’imposta, per espressa previsione normativa, “…è cumulabile con altre misure di aiuto aventi a oggetto le stesse spese ammissibili, nel rispetto delle intensità massime di aiuto previste dal regolamento (UE) n. 651/2014”. In via generale, gli aiuti di Stato con costi ammissibili identificabili (come il bonus in questione) possono essere cumulati senza limitazioni con altri aiuti di Stato che riguardino costi ammissibili diversi (in tale situazione, non ci sono problemi di cumulo).
Inoltre, sono cumulabili anche con altri aiuti che hanno ad oggetto, in tutto o in parte, gli stessi costi ammissibili, a condizione che il cumulo non determini il superamento dell’intensità di aiuto o dell’importo di aiuto più elevati applicabili in base al regolamento comunitario.
Pertanto, il credito per le attività formative può essere cumulato senza limitazioni con i contributi ricevuti dall’impresa per i Piani formativi finanziati dai Fondi interprofessionali che escludono dai costi ammissibili i costi del personale discente (si tratterrebbe, quindi, di due aiuti con medesima finalità e riguardanti lo stesso progetto, ma aventi a oggetto costi diversi); invece, se l’altro aiuto ha a oggetto anche i costi del personale impegnato nelle attività di formazione, l’impresa dovrà verificare che il cumulo dei due incentivi non superi l’intensità massima prevista dal regolamento (50% di tutti i costi ammissibili nella generalità dei casi).
Se il credito d’imposta “formazione 4.0” interessa personale in relazione al quale l’impresa beneficia anche di altri aiuti concessi per finalità diverse (ad esempio, per l’assunzione di un lavoratore svantaggiato), il beneficio va calcolato assumendo la retribuzione lorda maturata in relazione alle ore o alle giornate di formazione, al netto della quota di retribuzione coperta dall’aiuto all’assunzione.